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Contribuzione dei pensionati Delibere N° 46/09 e N° 53/09 del Consiglio di Amministrazione ENPAM
Fino ad oggi, i pensionati del Fondo di previdenza generale che proseguivano nell’esercizio della professione, hanno potuto conservare su richiesta l’iscrizione al Fondo. Sui redditi percepiti, il contributo previdenziale era dovuto in via opzionale nella misura del 2% o del 12,50%. In mancanza di tale opzione essi erano esonerati dal versamento contributivo in favore della Fondazione ENPAM. Analoga facoltà non è riconosciuta ai pensionati di altre Casse di previdenza di liberi professionisti. Gli avvocati, i dottori commercialisti, gli architetti e gli ingegneri, ad esempio, nel caso di prosecuzione nell’esercizio della professione dopo il pensionamento sono tenuti obbligatoriamente al versamento del contributo soggettivo sul reddito professionale prodotto. Con riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, l’obbligo di versamento del relativo contributo era stato in principio escluso per la durata limitata di un quinquennio per tutti i professionisti di età superiore ai 65 anni (art. 4 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282). Esaurito l’effetto di tale norma transitoria, i soggetti in parola sono attualmente tenuti al versamento del contributo nella misura ridotta del 17%. Si precisa, comunque, che sono tuttora esclusi dall’obbligo contributivo i professionisti che percepiscono “redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria” (art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281). A tale proposito, si rileva che nel corso del mese di luglio u.s., l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione volta a contrastare l’evasione contributiva nei confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi avvisi di accertamento anche ai pensionati del Fondo Generale che, pur continuando a svolgere attività professionale, non avevano optato per il mantenimento dell’iscrizione presso l’ENPAM. La posizione di tale Istituto, difatti, è che l’iscrizione alla Gestione Separata per i titolari di reddito autonomo professionale è obbligatoria non soltanto nel caso in cui non esista la relativa Cassa professionale di categoria ma anche quando la stessa li escluda dalla contribuzione, per statuto o regolamento, in base a determinati requisiti. Tenuto conto di quanto esposto, con delibera n. 53 del 25 settembre u.s., il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM, visto il quadro giuridico di riferimento ed al fine di evitare possibili contenziosi con la Gestione Separata INPS, ha proceduto all’abolizione dell’esonero contributivo per i pensionati del Fondo che proseguano nell’esercizio dell’attività. In caso di produzione di reddito imponibile presso la “Quota B” del Fondo di previdenza generale, quindi, sarà dovuto il versamento del relativo contributo previdenziale nella misura ridotta del 2%, salva espressa opzione di pagamento nella misura intera del 12,50%. Tale reddito dovrà essere dichiarato all’ENPAM tramite il modello D recapitato ogni anno al domicilio dell’iscritto. La modifica regolamentare, attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione, esplicherà i propri effetti solo per il futuro, non interessando le annualità pregresse. Si rappresenta, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 46 del 24 luglio u.s., ha già consentito agli iscritti pensionati del Fondo di previdenza generale di dichiarare all’ENPAM anche gli eventuali redditi imponibili presso la “Quota B” prodotti negli anni 2004 – 2008, optando entro il 31 dicembre 2009 per la conservazione dell’iscrizione al Fondo e per l’aliquota contributiva del 2%, ovvero del 12,50%. A tal fine è stato predisposto l’allegato modello DICH. P. I corrispondenti contributi saranno maggiorati della mera rivalutazione monetaria. Qualora l’importo complessivamente dovuto sia superiore a euro 1.000,00, la relativa riscossione potrà essere effettuata, a scelta, in 12 rate bimestrali, in 2 rate semestrali od in unica soluzione. Con i suddetti provvedimenti la Fondazione ha inteso offrire l’opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio. In tal modo, unitamente ai vantaggi di natura fiscale derivanti dall’integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l’Ente si propone di evitare dispersioni contributive, grazie alla valorizzazione delle ulteriori somme versate mediante l’istituto del supplemento di pensione. I soggetti interessati, difatti, beneficeranno di un supplemento del trattamento pensionistico ordinario che l’Ente liquiderà d’ufficio ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio informazioni agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ai seguenti numeri: tel. 06.48294.900; fax 06.48294.680/702. Confidando nella consueta fattiva collaborazione di codesto Ordine si fa presente, comunque, che una specifica nota informativa sui provvedimenti di cui sopra sarà inviata a tutti i pensionati del Fondo. Cordiali saluti. (Dott. Ernesto del Sordo) |