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Titoli
conseguiti in Paesi UE
La
procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero,
acquisito in un Paese dell'Unione Europea, è differenziata
a seconda se il titolo appartiene a:
• cittadini dell'Unione Europea
• cittadini non comunitari
Cittadini
dell'Unione Europea
A.
DIRITTO DI STABILIMENTO |
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I
cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale
conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere
stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono
presentare domanda per il riconoscimento del titolo
ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.
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La
procedura è diversificata a
seconda delle professioni:
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Per le professioni di medico chirurgo, medico
specialista, medico di medicina generale, veterinario,
farmacista, odontoiatra, infermiere e
ostetrica, la normativa comunitaria ha
fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E.,
per effetto delle quali la procedura di riconoscimento
consiste in una verifica di regolarità della
documentazione presentata.
In particolare:
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- medici
chirurghi, medici specialisti, veterinari, farmacisti
ed odontoiatri dovranno
compilare il MODELLO
A1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO
A1
- medici
di medicina generale dovranno compilare
il MODELLO
A2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO
A2
- infermieri
ed ostetriche dovranno compilare
il MODELLO
A3 e presentare i documenti dell' ALLEGATO
A3
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- Per
tutte le altre professioni, gli interessati
dovranno compilare il MODELLO
B e presentare i documenti dell'ALLEGATO
B
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B.
DIRITTO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI |
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Le
direttive di settore relative alle professioni di medico
chirurgo, medico specialista, veterinario, odontoiatra,
infermiere o ostetrica prevedono
anche la possibilità, per i soli cittadini dell'Unione
europea, di erogare prestazioni professionali occasionali
(non consistenti, quindi, in “attività professionale
presso una struttura sanitaria, sulla base di un rapporto
di collaborazione continuativa”) senza stabilirsi
definitivamente in Italia e senza iscriversi
all'albo professionale italiano, ma rimanendo comunque
soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari
previsti per i sanitari italiani.
Per
esercitare tale diritto, il professionista interessato
deve comunicare di volta in volta, preventivamente,
al Ministero della Salute, i seguenti dati relativi
allo svolgimento della prestazione:
- la
data
- la
struttura
- la
motivazione
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4. |
medici
chirurghi, medici specialisti, veterinari ed odontoiatri
dovranno compilare il MODELLO
C1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO
C1 |
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5. |
infermieri
ed ostetriche dovranno compilare il
MODELLO C2 e presentare i documenti
dell'ALLEGATO
C2 . |
Cittadini
non comunitari
I cittadini non comunitari, in possesso di
titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono
presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche
se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea.
In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione
le eventuali integrazioni di formazione e di attività
professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.
Per ottenere il riconoscimento:
-
medici
chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri devono
utilizzare il MODELLO
D1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO
D1
-
tutte le altre professioni sanitarie
devono utilizzare il MODELLO
D2 e presentare i documenti dell'ALLEGATO
D2
-
coloro
che posseggono un titolo professionale complementare di
un titolo abilitante all'esercizio di una professione
sanitaria devono utilizzare il MODELLO
E e presentare i documenti dell'ALLEGATO
E
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