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Titoli conseguiti in Paesi UE

La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero, acquisito in un Paese dell'Unione Europea, è differenziata a seconda se il titolo appartiene a:
• cittadini dell'Unione Europea
• cittadini non comunitari


Cittadini dell'Unione Europea

A. DIRITTO DI STABILIMENTO

 

I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

 

La procedura è diversificata a seconda delle professioni:
  • Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, veterinario, farmacista, odontoiatra, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di regolarità della documentazione presentata.
    In particolare:

 

 

  1. medici chirurghi, medici specialisti, veterinari, farmacisti ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO A1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO A1
  2. medici di medicina generale dovranno compilare il MODELLO A2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO A2
  3. infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO A3 e presentare i documenti dell' ALLEGATO A3
 
  • Per tutte le altre professioni, gli interessati dovranno compilare il MODELLO B e presentare i documenti dell'ALLEGATO B

 

B. DIRITTO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

Le direttive di settore relative alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, odontoiatra, infermiere o ostetrica prevedono anche la possibilità, per i soli cittadini dell'Unione europea, di erogare prestazioni professionali occasionali (non consistenti, quindi, in “attività professionale presso una struttura sanitaria, sulla base di un rapporto di collaborazione continuativa”) senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi all'albo professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.

Per esercitare tale diritto, il professionista interessato deve comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione:

  • la data
  • la struttura
  • la motivazione

 

4.

medici chirurghi, medici specialisti, veterinari ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO C1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO C1

 

5.

infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO C2 e presentare i documenti dell'ALLEGATO C2 .

 


Cittadini non comunitari


I cittadini non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

Per ottenere il riconoscimento:

  • medici chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO D1

  • tutte le altre professioni sanitarie devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti dell'ALLEGATO D2

  • coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti dell'ALLEGATO E

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›› ALLEGATO D2
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›› ALLEGATO E

 
 


   
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Autonoma Valle d'Aosta
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