LEGGE
49/2006
NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE SOSTANZE STUPEFACENTI
DECRETO 10 MARZO 2006
Si
portano a conoscenza di tutti gli iscritti all’Ordine
Professionale le nuove disposizioni in merito alla prescrizione
di sostanze stupefacenti derivanti dalla Legge 49/2006 recante
“ Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti
per le prossime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità
dell’Amministrazione dell’Interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al D.P.R. 309/90” che ha modificato il D.P.R.
309/90 – Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti
e dal successivo Decreto 10 marzo 2006 recante: “Approvazione
del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla
tabella II, sezione A, e dell’allegato III bis al
D.P.R. 309/90, come modificato dal D.L. 272/05, convertito
con modificazioni, dalla L. 49/06” pubblicato sulla
G.U. 31/03/2006 n° 76.
Con il Decreto 10 marzo 2006 il Ministero della Salute ha
approvato il nuovo ricettario con le relative norme d’uso,
eliminando la possibilità di prescrizione sul ricettario
madre-figlia così come previsto nel vecchio testo
dell’art. 43.
L’art.
1 del citato Decreto dispone che le ricette in triplice
copia autocopiante, confezionate in blocchetti di trenta,
numerate progressivamente, sono consegnate a cura dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato ai centri di riferimento
individuati dalle regioni e province autonome, che provvedono
alla distribuzione alle ASL. Queste ultime si occuperanno
di distribuire le ricette ai medici operanti nel territorio
di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli
stessi.
L’art. 3 del Decreto stabilisce che, in via transitoria,
in attesa che le nuove ricette siano stampate e distribuite,
i medici potranno utilizzare i ricettari a ricalco previsti
per le prescrizioni dei medicinali di cui all’Allegato
III-bis.
Per quanto riguarda i ricettari a madre e figlia di tipo
unico, previsti nella vecchia formulazione del comma 2°
dell’art. 43 D.P.R. 309/90, l’art. 4 del Decreto
in oggetto dispone che gli stessi non sono più utilizzabili
per la prescrizione dei medicinali compresi nel D.P.R. 309/90
e devono essere riconsegnati dai possessori ai rispettivi
Ordini Professionali che dovranno provvedere alla restituzione
presso il Ministero della Salute.
Nell’area riservata agli iscritti è possibile
trovare ulteriori informazioni e visionare il testo del
Decreto 10 marzo 2006.