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LEGGE 49/2006
NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE SOSTANZE STUPEFACENTI
DECRETO 10 MARZO 2006

Si portano a conoscenza di tutti gli iscritti all’Ordine Professionale le nuove disposizioni in merito alla prescrizione di sostanze stupefacenti derivanti dalla Legge 49/2006 recante “ Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 309/90” che ha modificato il D.P.R. 309/90 – Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e dal successivo Decreto 10 marzo 2006 recante: “Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A, e dell’allegato III bis al D.P.R. 309/90, come modificato dal D.L. 272/05, convertito con modificazioni, dalla L. 49/06” pubblicato sulla G.U. 31/03/2006 n° 76.

Con il Decreto 10 marzo 2006 il Ministero della Salute ha approvato il nuovo ricettario con le relative norme d’uso, eliminando la possibilità di prescrizione sul ricettario madre-figlia così come previsto nel vecchio testo dell’art. 43.

L’art. 1 del citato Decreto dispone che le ricette in triplice copia autocopiante, confezionate in blocchetti di trenta, numerate progressivamente, sono consegnate a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai centri di riferimento individuati dalle regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione alle ASL. Queste ultime si occuperanno di distribuire le ricette ai medici operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi.
L’art. 3 del Decreto stabilisce che, in via transitoria, in attesa che le nuove ricette siano stampate e distribuite, i medici potranno utilizzare i ricettari a ricalco previsti per le prescrizioni dei medicinali di cui all’Allegato III-bis.

Per quanto riguarda i ricettari a madre e figlia di tipo unico, previsti nella vecchia formulazione del comma 2° dell’art. 43 D.P.R. 309/90, l’art. 4 del Decreto in oggetto dispone che gli stessi non sono più utilizzabili per la prescrizione dei medicinali compresi nel D.P.R. 309/90 e devono essere riconsegnati dai possessori ai rispettivi Ordini Professionali che dovranno provvedere alla restituzione presso il Ministero della Salute.

Nell’area riservata agli iscritti è possibile trovare ulteriori informazioni e visionare il testo del Decreto 10 marzo 2006.



   
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