Ministero
della Salute
DIPARTIMENTO
DELLA QUALITA’
DIREZIONE
GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI
ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
Schema
di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento
dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui
all’articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005,
n.266.
Intesa
ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno
2003, n.131.
LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
VISTO
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.
131, il quale prevede, tra l’altro, che il Governo può
promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-Regioni, dirette a favorire l’armonizzazione delle
rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO
l’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il quale prevede che il potere di accesso del
Ministero della salute ai sensi delle norme vigenti è
esteso alla potestà di verifica, presso le aziende unità
sanitarie locali e aziende ospedaliere, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati
in fondazioni, i policlinici universitari e le aziende
ospedaliere universitarie, dell’effettiva erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza compresa la verifica
dei relativi tempi d’attesa;
VISTO il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali
di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio
sanitario nazionale;
VISTI
gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”, e successive modificazioni, che prevedono il
finanziamento, con quote vincolate delle risorse destinate
al Servizio sanitario nazionale, di progetti regionali
per il perseguimento degli obbiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;
CONSIDERATO
che il criterio dell’appropriatezza e quindi anche l’erogazione
delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità
di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale
dei livelli essenziali di assistenza;
VISTO
l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e Regioni
hanno convenuto sui criteri di priorità per l'accesso
alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi
massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di
assistenza sanitaria già definiti con d.P.C.M. del 29
novembre 2001 con apposite linee-guida , di cui alla lettera
b) del suddetto accordo;
VISTO
il D.P.C.M. 16 aprile 2002 recante Linee guida sui criteri
di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche
e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, allegato
5 al DPCM 29 novembre 2001;
VISTO
l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta dell’11 luglio 2002 con il quale Governo e Regioni
hanno convenuto sul documento di indicazioni per l’attuazione
dell’accordo del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso
alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi
applicativi sulle liste di attesa;
VISTO
l’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il quale dispone, che l’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato, di cui al comma 164
del medesimo articolo 1, è subordinato alla stipula di
una specifica intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n.131, che contempli, per
il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini
del contenimento della dinamica dei costi, specifici adempimenti;
VISTA
l’intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del
23 marzo 2005, in attuazione dell’articolo 1, comma 173
della legge 30 dicembre 2004, .311, (repertorio atti n.
2271), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005;
VISTO
l’articolo 1, comma 279 della legge 23dicembre 2005, n.266,
il quale stabilisce che lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003
e 2004 e, a tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2006 ;
VISTO
l’articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005,
n.266, il quale subordina l’accesso al concorso delle
somme di cui al suddetto comma 279, tra gli altri alla
stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda
la realizzazione da parte delle regioni degli interventi
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi
di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l'elenco di prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza
specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e
successive modificazioni, per le quali sono fissati nel
termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel
rispetto della normativa regionale in materia, i tempi
massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in
caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei
tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni
interessate si applicano direttamente i parametri temporali
determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa,
in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando
il principio di libera scelta da parte del cittadino,
il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali,
dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa
regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri
temporali determinati in sede di fissazione degli standard
di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto
dalla lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche
e private accreditate presso le quali tali tempi sono
assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento
dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti,
se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in
base alla normativa vigente;
d) la determinazione della
quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare
alla realizzazione di specifici progetti regionali ai
sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge,
per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario
nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa
la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico
di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli
ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta e le altre strutture del territorio,
utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale
ed i pediatri di libera scelta;
e) l'attivazione nel
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico
flusso informativo per il monitoraggio delle liste di
attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005;
f) la previsione
che, a certificare la realizzazione degli interventi in
attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi
di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA),
di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005;
VISTO
l’articolo 1, comma 282 della suddetta legge n.266/2005
che, nel quadro degli interventi per il contenimento dei
tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei
cittadini ha stabilito il divieto di sospendere le attività
di prenotazione delle prestazioni disponendo che le Regioni
sono tenute ad adottare misure nel caso in cui la sospensione
dell’erogazione sia legata a motivi tecnici dandone informazione
periodica al Ministero della salute;
VISTO
l’articolo 1, comma 283 della legge 23 dicembre 2005,
n.266, che prevede l’istituzione della Commissione nazionale
sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati
compiti di promozione di iniziative formative e di informazione
per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio
sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di
linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di
appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo
dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime
prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi
a livello regionale e aziendale; che ha altresì affidato
alla suddetta Commissione il compito di fissare i criteri
per la determinazione delle sanzioni amministrative previste
dal successivo comma 284;
VISTO
l’articolo 1, comma 284 della citata legge .266/2005 che
ha stabilito le sanzioni amministrative, da applicarsi
da parte delle Regioni e province autonome, sulla base
dei criteri fissati dalla anzidetta Commissione nazionale
ai responsabili del divieto stabilito dal comma 282 del
medesimo articolo 1 di “agende chiuse”, nonché delle violazioni
dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8 della legge
23 dicembre 1994, n.724, delle aziende sanitarie locali,
dei presidi ospedalieri delle aziende ospedaliere di tenere
il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali,
di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri
ospedalieri;
CONSIDERATO
che la soprarichiamata intesa Stato Regioni del 23 marzo
2005 all’articolo 1 prevede che, per il triennio 2005
– 2007, le Regioni e le Province autonome assolvono agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente riportati
nell’Allegato 1 e agli altri adempimenti previsti dalla
stessa intesa, tra cui è espressamente previsto il richiamo
all’articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, che prevede iniziative in materia di liste
di attesa, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo
contenimento;
CONSIDERATO
inoltre che la soprarichiamata intesa Stato Regioni del
23 marzo 2005 all’articolo 9 ha previsto l’istituzione
presso il Ministero della salute del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza
e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e per la verifica
della congruità tra i predetti livelli e le risorse messe
a disposizione;
CONSIDERATO
infine che l’anzidetta intesa Stato Regioni , all’articolo
12, ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità
di quanto disposto dall’articolo 1, comma 184, lettera
c) della legge 30 dicembre 2004, n.311, prevede l’istituzione
presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, del Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti, che si avvale delle
risultanze del Comitato di cui all’articolo 9 della presente
intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati
nell’Allegato 1, al Punto 2- lettere c), e), f), g), h),
e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10
della stessa intesa;
VISTA
la proposta di Piano nazionale di contenimento dei tempi
di attesa per il triennio 2006-2008,, tenuto conto della
interrelazione del medesimo in coerenza con gli obiettivi
dello schema di Piano sanitario Nazionale 2006-2008 ,
predisposto dal Ministero della salute ;
SANCISCE
INTESA
tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi
di attesa per il triennio 2006-2008 che è parte integrante
della presente intesa.
ALLEGATO
PIANO
NAZIONALE DI CONTENIMENTO DELLE LISTE DI ATTESA PER IL
TRIENNIO 2006-2008
1.
INTRODUZIONE
Il
fenomeno delle liste di attesa è presente in tutti
gli Stati dove insiste un servizio sanitario che offra
un livello di assistenza avanzato, qualunque sia il modello
organizzativo adottato e per il peculiare impatto che
riveste sia sull’organizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale da un lato, che sul diritto dei cittadini all’erogazione
delle prestazioni di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza
dall’altro, deve quindi costituire oggetto di un impegno
comune del Governo e delle Regioni nel governo del sistema
sanitario attraverso la realizzazione di un Piano Nazionale.
La
complessità del problema infatti, sia per l’impatto organizzativo
sul sistema sanitario nazionale che per le conseguenze
sulla definizione dei diritti dei cittadini in materia
di livelli di assistenza garantiti, richiede un impegno
comune di Governo e Regioni: si tratta di trovare le soluzioni
più efficaci per il governo delle liste di attesa, con
la consapevolezza che non esistono soluzioni semplici
e univoche, ma vanno poste in essere azioni complesse
ed articolate.
Il
tema delle liste d’attesa è, per le sue caratteristiche
peculiari, argomento centrale anche nel processo di implementazione
del governo clinico (o del governo delle attività cliniche),
quale strumento di promozione del principio di appropriatezza
nelle sue due dimensioni clinica ed organizzativa.
La
gestione delle liste di attesa può trovare più facile
soluzione se si individuano strumenti e modi di collaborazione
di tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul
versante prescrittivo sia quelli di tutela del cittadino.
L’obiettivo
deve essere infatti quello di promuovere la capacità del
SSN, sia a livello centrale che periferico, di intercettare
il reale bisogno di prestazioni, per garantire risposte
adeguate al perseguimento degli obiettivi di salute, e
di conseguire il risultato di far coincidere la domanda
di prestazioni con il bisogno individuato. Il raggiungimento
di tale obiettivo consentirà di eliminare l’eccesso di
domanda inappropriata e, al contempo, di erogare tutte
le prestazioni indispensabili per la garanzia dei livelli
essenziali di assistenza.
La
soluzione del problema non può essere meramente quantitativa
sul versante dell’organizzazione dell’offerta e dei volumi
della produzione, ma deve coniugare il diritto del cittadino
con adeguate strategie di governo della domanda che tenga
conto della applicazione di rigorosi criteri sia di appropriatezza
che di urgenza delle prestazioni.
A
tal fine si conviene sulla necessità di individuare adeguate
sedi e strumenti di governo clinico ai diversi livelli
del sistema che coinvolgano direttamente tutti i professionisti
prescrittori.
Il
Piano Nazionale si propone di condividere un percorso
per il governo delle liste di attesa finalizzato a garantire
un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari,
percorso che tenga conto della applicazione di rigorosi
criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni
e che garantisca la trasparenza del sistema a tutti i
livelli , con l’obiettivo di realizzare sinergie di intervento
tra i livelli istituzionali deputati a contrastare il
fenomeno .
Il
presente Piano fissa :
A) l’elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche
e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale
e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per
le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte
delle singole Regioni entro 90 giorni;
B) la previsione che, in caso di mancata fissazione da
parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera
a), nelle regioni interessate si applicano direttamente
i parametri temporali determinati, entro novanta giorni
dalla stipula della presente intesa, in sede di fissazione
degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
C) la quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare
alla realizzazione di specifici progetti regionali ai
sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge,
per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale
di contenimento dei tempi di attesa determinata in euro
150 milioni e destinata anche alla realizzazione del Centro
unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento
con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio,
utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale
ed i pediatri di libera scelta;
D) le modalità di attivazione nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per
il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca
obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
E) le modalità di certificazione della realizzazione degli
interventi in attuazione del presente Piano da parte del
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo
9 della citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
.
2.
LINEE GENERALI DI INTERVENTO CHE LE REGIONI GARANTISCONO
PER UN APPROCCIO STRATEGICO AL PROBLEMA DEL CONTENIMENTO
DEI TEMPI DI ATTESA
Entro
90 giorni dall’adozione del presente Piano, le Regioni,
anche ad integrazione ed aggiornamento, in nuovo testo
coordinato, dei provvedimenti regionali attuativi dell’articolo
3 decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dell’accordo
Stato Regioni del 14 febbraio 2002, del Decreto del Presidente
del Consiglio 16 aprile 2002 e di quanto già eventualmente
definito nell’ambito dei progetti di cui all’articolo
1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662, adottano e trasmettono al Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, un Piano regionale attuativo
che garantisca i seguenti aspetti:
1. Governare la domanda di prestazioni,
in particolare garantendo un ricorso appropriato alle
attività del SSN, anche attraverso criteri di priorità
nell’accesso.
2. Razionalizzare/ottimizzare
l’offerta delle prestazioni da parte delle Aziende sanitarie,
in considerazione sia delle effettive necessità assistenziali
del territorio (bisogno) sia della domanda rilevata, ferma
restando la necessità di perseguire l’obiettivo dell'appropriatezza
degli accessi alle attività sociosanitarie.
3. Gestire razionalmente il sistema
degli accessi, tramite una riorganizzazione del sistema
delle prenotazioni (CUP), che consenta di interfacciare
in modo ottimale il complesso dell’offerta con quello
della domanda di prestazioni. che sia in grado di differenziare
le prestazioni per tipologia e criticità individuare i
percorsi diagnostico-terapeutici prioritari e definirne
le modalità di gestione
4. Garantire revisioni periodiche
dell’attività prescrittiva
5. Velocizzare la refertazione
e la messa a disposizione dei risultati degli esami e
differenziare il ruolo degli ospedali e del territorio.
6. Utilizzare le opportunità di
un’adeguata organizzazione della libera professione.
Il
Piano regionale garantisce la fissazione dei tempi massimi
regionali per le prestazioni di cui al punto 3 .
Il
Piano regionale promuove l’informazione e la comunicazione
sulle liste d’attesa che rappresentano un diritto fondamentale
del cittadino e una risorsa strategica per l’azienda sanitaria
per il miglioramento della qualità del servizio. Il massimo
sforzo dovrà essere impiegato per trasmettere informazioni
ai cittadini riguardo al sistema complessivo dell’offerta
e alla sua accessibilità, alle innovazioni normative ed
organizzative, alle caratteristiche dei diversi regimi
di erogazione delle prestazioni, alle regole a tutela
dell’equità e della trasparenza.
Allo
scopo, vanno sostenuti e potenziati strumenti quali i
siti web aziendali, le campagne informative, gli Uffici
relazioni con il pubblico (URP), le Carte dei servizi
e la rilevazione della soddisfazione degli utenti.
Va
altresì pienamente valorizzata la partecipazione degli
utenti e delle associazioni di tutela e di volontariato,
per favorire un’adeguata conoscenza delle attività e delle
modalità di accesso ai servizi che la fidelizzazione dei
cittadini alle strutture del proprio territorio.
Se
non è stata già emanata precedentemente, con specifico
provvedimento, la relativa disciplina regionale, in attuazione
del comma 282 dell’articolo 1 della legge finanziaria
2006, in materia di divieto alle aziende sanitarie ed
ospedaliere di sospendere le attività di prenotazione
delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, il piano
regionale attuativo , sentite le associazioni a difesa
dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio
e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, reca le disposizioni per regolare i casi
in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni
è legata a motivi tecnici.
Le
Regioni, al fine di evitare inappropriati ricorsi a prestazioni
ambulatoriali e di ricovero, elaborano piani di intervento
per il miglioramento della qualità prescrittiva, mediante
l’adozione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici
condivisi con i soggetti prescrittori, per quelle prestazioni
a maggiore criticità e liste d’attesa più lunghe, anche
in coerenza con quanto previsto dalla Commissione
Nazionale sull'appropriatezza nell’ambito delle proprie
competenze, nonché con quanto previsto, per tale materia,
dagli accordi collettivi nazionali dei medici convenzionati.
3.
ELENCO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI ED OSPEDALIERE
DI CUI ALLA LETTERA A) DELL’ARTICOLO 1, COMMA 280 DELLA
LEGGE FINANZIARIA 2006
Le
prestazioni sono state individuate a partire dall’esperienza
di monitoraggio dei tempi di attesa svolte in attuazione
dell’accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002, del DPCM
16 aprile 2002 e dell’Accordo Stato Regioni dell’11 luglio
2002 nelle regioni rispetto alla criticità nei tempi di
erogazione e/o al loro particolare impatto sulla salute
dei cittadini e sulla qualità dei servizi. L’elenco sarà
rivisto annualmente con Intesa tra Governo e Regioni ai
sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n.131.
L’elenco
comprende prestazioni individuate:
a) in specifiche aree critiche
di bisogno assistenziale, per le quali è prevedibile un
ricorso caratterizzato da un alto livello di appropriatezza,
per cui è necessario garantire il diritto all’accesso
nei tempi adeguati (area delle urgenze differibili, area
oncologica, area delle patologie cardiache e vascolari),
in ambiti che presentano forti differenze di accessibilità
nelle diverse realtà regionali.
b) prime visite specialistiche in branche
caratterizzate da una forte domanda assistenziale;
c) in settori ad alta complessità
tecnologica, per le quali, al contrario, si rileva un
frequente ricorso inappropriato, a fronte di un costo
elevato delle stesse;
d) in ambiti che presentano forti differenze
di accessibilità nelle diverse realtà regionali
Sono
da intendersi non incluse nel presente piano le prestazioni
erogate nell’ambito dei piani regionali della prevenzione
attiva per le quali i medesimi piani regionali abbiano
previsto modalità di offerta attiva e di fissazione degli
appuntamenti.
A.
Area Oncologica (numero prestazioni = 24)
PRESTAZIONI
AMBULATORIALI
Per
le prestazioni sopra elencate, il tempo massimo di attesa
individuato dalla Regione dovrà essere garantito per il
90 per cento dei pazienti, a prescindere dall’individuazione
delle priorità di accesso alle medesime, che comunque
andranno a garantire classi di priorità con un arco temporale
minore rispetto a quello evidenziato, in coerenza e in
analogia con quanto già stabilito dall’Accordo Stato Regioni
del 11 luglio 2002 per alcune prestazioni ambulatoriali
e di ricovero.
Per
le prestazioni evidenziate in grigio le Regioni potranno
rinviare l’inserimento nei piani attuativi aziendali alla
conclusione di un’attività di monitoraggio da condursi
a cominciare dal secondo semestre 2006 e coordinata a
livello nazionale dall’Agenzia per i servizi sanitari
regionali (ASSR). Il monitoraggio permetterà di valutare
la variabilità dei tassi di accesso e di rilevare le criticità
del sistema dell’offerta, tali da rendere necessari interventi
sulla organizzazione specifica delle attività, anche in
considerazione del fatto che alcune sono molto a rischio
di inappropriatezza. Il monitoraggio avrà la durata del
presente Piano prevedendo rapporti con cadenza annuale.
4.
DIRETTA APPLICABILITÀ DEI TEMPI FISSATI A LIVELLO NAZIONALE
IN CASO DI INERZIA REGIONALE
In
caso di mancata adozione del Piano regionale attuativo,
nei programmi attuativi aziendali trovano diretta applicazione
i tempi desumibili dai parametri temporali determinati
dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e finanze, entro novanta giorni dalla stipula
della presente intesa, in sede di fissazione degli standard
di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
5.
PROGRAMMI ATTUATIVI AZIENDALI DELLE AZIENDE USL
Entro
90 giorni dall’adozione del Piano attuativo regionale,
le aziende USL adottano un programma attuativo aziendale.
Fermo
restando il principio di libera scelta da parte del cittadino,
il programma attuativo aziendale provvede a recepire i
tempi massimi di attesa - in attuazione della normativa
regionale in materia ed in coerenza con i parametri temporali
determinati in sede di fissazione degli standard di
cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 - per le prestazioni di cui al paragrafo
3 del presente Piano nazionale.
Nel
programma, sentite le organizzazioni sindacali del comparto
e della dirigenza medica e i rappresentanti delle associazioni
dei pazienti e dei consumatori, sono definite le misure
previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza
oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come
partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente.
Il
programma prevede la specificazione delle strutture nell’ambito
delle quali i tempi massimi di attesa sono garantiti,
nonchè le modalità con le quali è garantita la diffusione
dell’elenco delle strutture suddette, utilizzando gli
strumenti di comunicazione disponibili, con particolare
riferimento alle carte dei servizi, nonché prevedendo
la diffusione delle suddette informazioni anche presso
strutture di abituale accesso dei cittadini (farmacie,
ambulatori di medicina generale e di pediatri di libera
scelta etc.).
6.
VINCOLO DELLE RISORSE PER IL PIANO DI CONTENIMENTO E CUP
Le
regioni si impegnano a destinare una quota delle risorse
di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici
progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis,
della medesima legge, per il perseguimento degli obiettivi
del presente Piano nazionale, riservando una parte degli
importi alla realizzazione del di un sistema che
assicuri al cittadini la possibilità di prenotare le prestazioni
tramite un Centro unico di prenotazione (CUP), che opera
in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture
del territorio. Le risorse vincolate sono indicate nella
seguente tabella:
TABELLA
(risorse
vincolate per il Piano nazionale di contenimento dei tempi
di attesa, a valere sui fondi di cui all’articolo 1 comma
34 e 34 bis della legge 662/1996 per ciascuno degli anni
2006-2007-2008)

7.
FLUSSO INFORMATIVO
In
applicazione della lettera e) del comma 280 dell’articolo
della legge finanziaria 2006, per l’attivazione nel Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico
flusso informativo per il monitoraggio delle liste di
attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo
3, comma 6, della citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005, vengono previsti un monitoraggio di sistema del
fenomeno liste di attesa, un monitoraggio specifico delle
prestazioni di cui al paragrafo 3 ed un monitoraggio delle
eventuali sospensioni delle attività di prenotazione.
7.1
Monitoraggio di sistema
Al
fine di poter monitorare l’attuazione dell’appropriata
erogazione delle prestazioni, il flusso informativo nell’ambito
del Sistema Informativo Sanitario deve prevedere una procedura
di rilevazione in grado di differenziare le prenotazioni
delle prestazioni in funzione della classe di priorità
assegnata e dell’urgenza.
Per
meglio garantire la tempestività nell’accesso alle prestazioni,
in particolare per i pazienti che presentano situazioni
più critiche relativamente a stato di salute e/o di sofferenza,
è opportuno prevedere l’uso sistematico delle classi di
priorità definite in coerenza con i criteri indicati a
livello nazionale per governare l’accesso alle prestazioni,
come già indicato dall’Accordo dell’11 luglio 2002, anche
per permettere, a livello di monitoraggio, di differenziare
le prenotazioni in funzione della classe di priorità assegnata.
In
attesa di futuri sviluppi dei sistemi informativi, che
permetteranno rilevazioni sistematiche dei dati sui tempi
di attesa in modalità continua, il monitoraggio dei tempi
di attesa delle prestazioni ambulatoriali si deve basare
sulla rilevazione trimestrale in un periodo indice stabilito
a livello nazionale a partire dal 1 gennaio 2007. In una
prima fase il periodo indice farà riferimento ad un’unica
giornata; successivamente diventerà settimanale.
In
prima applicazione, nell’anno 2006, tenuto conto della
sperimentazione già condotta, le prestazioni ambulatoriali
da monitorare sono le seguenti: ecografia addome, ecodoppler
dei tronchi sovraortici e dei vasi periferici, esofago-gastro-duodenoscopia,
RMN della colonna, RMN cerebrale, TAC cerebrale, TAC dell’addome,
all’interno delle aree di priorità definite sopra, visita
cardiologia, visita oculistica, visita ortopedica, secondo
quanto definito dal paragrafo 3.
A
partire dal 1 gennaio 2007 il numero di prestazioni da
monitorare verrà incrementato nell’ambito dell’elenco
di cui al paragrafo 3, secondo un protocollo definito
con l’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Gli
standard di riferimento potranno variare a seconda che
vengano utilizzate le classi di priorità o meno, sulla
base di quanto indicato dal medico prescrittore sulla
ricetta inerente la prestazione da erogare.
In
considerazione del fatto che le Regioni hanno facoltà
di non utilizzare sistemi di prenotazione che tengano
conto delle classi di priorità per le prestazioni programmabili
e che le classi A (entro 10 giorni) e B (30 giorni per
le visite e entro 60 giorni per le prestazioni strumentali)
previste nell’Accordo dell’11 luglio 2002 comprendono
le prestazioni per le quali l’accesso prioritario è connotato
da criteri di appropriatezza tali da raccomandare, entro
tempi ravvicinati, l’erogazione della prestazione ad una
determinata percentuale di soggetti, a livello nazionale
si adotta la seguente metodologia:
- tempo
massimo di attesa per le visite specialistiche: 30 giorni;
- tempo
massimo di attesa per le prestazioni diagnostiche: 60
giorni;
- il valore
soglia è l’80%, nel senso che l’indicatore si ritiene
soddisfatto se almeno l’80% dei cittadini ottiene una
prenotazione che si colloca al di sotto del tempo massimo
di attesa.
In
relazione a tale metodologia, con periodicità annuale,
entro il 31 dicembre, l’ASSR, sentita la Commissione nazionale
sull'appropriatezza, rivede il valore soglia di ciascuna
delle prestazioni oggetto di monitoraggio, sulla scorta
di evidenze relative all'appropriatezza degli accessi,
rilevate attraverso esperienze regionali, ricerche e monitoraggi,
al fine di garantire un’offerta ottimale rispetto ai reali
bisogni di salute ed evitare spreco di risorse e contenziosi
ingiustificati.
Se
invece sono utilizzate le classi di priorità, come previste
nell’Accordo dell’11 luglio 2002, gli indicatori e le
soglie sono i seguenti:
- Pazienti
codificati come classe A: tempo massimo di attesa 10 giorni;
valore soglia: 90%
- Pazienti
codificati come classe B: tempo massimo di attesa 30 giorni
per le visite specialistiche, 60 giorni per le prestazioni
diagnostiche; valore soglia: 80%
- Pazienti
codificati come classe C: tempo massimo di attesa 180
giorni; valore soglia: 100%
In
relazione a tale metodologia, con periodicità annuale,
entro il 31 dicembre, l’ASSR, sentita la Commissione nazionale
sull’appropriatezza, rivede i valori soglia di ciascuna
classe di priorità delle prestazioni oggetto di monitoraggio,
sulla scorta di evidenze relative all’appropriatezza degli
accessi, rilevate attraverso esperienze regionali, ricerche
e monitoraggi, al fine di garantire un’offerta ottimale
rispetto ai reali bisogni di salute ed evitare spreco
di risorse e contenziosi ingiustificati.
Sono
oggetto di verifica esclusivamente le prime visite e le
prime prestazioni diagnostiche/terapeutiche, ovvero quelle
che rappresentano il primo contatto del paziente con il
sistema relativamente al problema di salute posto e le
prestazioni urgenti differibili .
Sono
quindi escluse dal monitoraggio tutte le prestazioni urgenti
non differibili (che devono trovare risposta entro poche
ore), le prestazioni successive al primo accesso e programmate
dallo specialista che ha già preso in carico il paziente
(comprese le prestazioni di 2° e 3° livello rese a pazienti
a cui è gia stato fatto un inquadramento diagnostico che
necessitano di approfondimento), i controlli successivi,
le prestazioni di screening.
Per
quanto attiene alla rappresentazione dei risultati dei
monitoraggi, si utilizzeranno le metodologie già validate
negli anni scorsi dal Gruppo Tecnico istituito presso
l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. I risultati
del monitoraggio saranno validati dal Comitato ex art.
9 di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
Per
quanto attiene ai ricoveri, per la periodica rilevazione
dei tempi di attesa, è obbligatorio l’utilizzo delle Agende
di Prenotazione dei Ricoveri nel formato e con le modalità
previste nel documento prodotto dal Mattone “Tempi di
Attesa” (Linee guida per la agende di prenotazione dei
ricoveri ospedalieri programmabili), tenuto conto di quanto
già disciplinato dall’articolo 3, comma 8 della legge
n.724/1994, che prevede l’obbligo delle aziende sanitarie
locali, dei presidi ospedalieri delle aziende ospedaliere
di tenere il registro delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio
e dei ricoveri ospedalieri.
La
rilevazione sarà effettuata con cadenze e procedure da
definire in modo simile a quanto già attuato nelle sperimentazioni
svolte. Rispetto a quanto già previsto, si ritiene di
apportare delle leggere modifiche ai parametri, per ridurre
il numero di tempi massimi previsti a quelli già considerati
dall’Accordo dell’11 luglio 2002, come di seguito riportato:
- intervento
chirurgico per cancro della mammella: entro 30 giorni
per il 100% dei pazienti (come in precedenza)
- intervento
chirurgico per cancro del colon-retto: entro 30 giorni
per il 100% dei pazienti (come in precedenza)
- intervento
per protesi d’anca: entro 90 giorni per il 50% dei pazienti,
entro 180 giorni per il 90% dei pazienti
- coronarografia:
entro 60 giorni per il 50% dei pazienti, entro 180 giorni
per il 100% dei pazienti (in precedenza erano 120 giorni
per il 90%),
Anche
in questo caso l’indicatore da utilizzare è la percentuale
dei cittadini che ottiene l’ammissione al ricovero programmato
entro i tempi massimi sopra indicati dal giorno dell’inserimento
nell’Agenda dei ricoveri programmati.
Dal
1 gennaio del 2007 le regioni garantiscono l’inserimento
nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) di due nuovi
campi: data di prenotazione e classe di priorità (qualora
abbia adottato tale modalità di ammissione al ricovero);
queste informazioni permetteranno una lettura a tutto
campo del fenomeno dei tempi di attesa per i ricoveri.
7.2
Monitoraggio specifico
Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze, sentita la Cabina di
Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, viene istituito
un flusso informativo relativo alla raccolta trimestrale
di dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 3 erogate
presso le strutture indicate nei programmi attuativi aziendali,
con la rilevazione, per le strutture coinvolte e per singola
prestazione, del numero delle prestazioni erogate e dei
relativi tempi di attesa , nonché la percentuale
di prestazioni effettuate con un tempo di attesa superiore
al massimo stabilito.
7.3
Monitoraggio delle sospensioni delle attivita’ di prenotazione
Il
comma 282 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006
stabilisce che alle aziende sanitarie ed ospedaliere è
vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano devono adottare, sentite le associazioni
a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul
proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo
137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i
casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni
è ammessa perché legata a motivi tecnici. Di tutte le
sospensioni va informato, con cadenza semestrale, il Ministero
della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
8
Certificazione da parte del Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
(LEA).
Le Regioni
si impegnano a trasmettere entro novanta giorni dalla
stipula della presente intesa al Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 i Piani regionali attuativi
del presente Piano.
Il
Comitato predispone una linea guida per la metodologia
di certificazione degli adempimenti dei piani regionali,
che tiene conto di quanto il piano regionale è coerente
con il Piano nazionale sulla base delle linee guida del
Comitato, con particolare attenzione alle parti riguardanti
l’individuazione dei seguenti punti all’interno dei Piani
regionali:
- interventi
per fissazione dei tempi di attesa;
- realizzazione
dell’obiettivo dei CUP;
- modalità
con cui i programmi attuativi aziendali saranno oggetto
di monitoraggio e valutazione.
In
particolare quest’ultimo punto appare irrinunciabile,
in quanto la mancanza di monitoraggio e valutazione impedirebbe
alle Regioni di fornire al Comitato le informazioni necessarie
alla certificazione . I risultati della valutazione del
Piano regionale saranno comunicati ai referenti regionali
con i quali si concorderà il percorso da seguire.
9
Ruolo della Commissione nazionale sull’appropriatezza.
La
Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni,
la cui istituzione è prevista dal comma 283 della legge
finanziaria 2006 svolge , nell’ambito delle attività di
cui al presente Piano, la promozione di iniziative formative
e di informazione per il personale medico e per i soggetti
utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio
e predisposizione di linee-guida per la fissazione di
criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni,
di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle
prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione
di analoghi organismi a livello regionale e aziendale.
10
Ruolo dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
I
compiti dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali
sono quelli già previsti dagli Accordi Stato-Regioni precedenti
in materia , nonché quelli fissati dall’articolo 1, comma
308 della legge 23 dicembre 2005, N.266 ( legge finanziaria
2006).
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